Category: News Fids
3 aprile 2021 - 22:55, by , in News Fids, Comments off
Il bonus contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” (Dl n. 41 del 22 marzo 2021), consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, di utilizzare l’intero importo come credito d’imposta, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al periodo precedente, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Per tutti i soggetti aventi diritto, l’importo del contributo a fondo perduto non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo o, in alternativa e su specifica scelta del richiedente, può essere richiesto, nella sua totalità, come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo pubblicata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e corrispettivi”.

Attenzione: Al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Attenzione: L’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021 Requisiti per accedere al contributo Il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
  1. avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
  2. aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
  3. aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato. Attenzione: Non possono beneficiare del contributo le seguenti categorie:
  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni(23 marzo 2021);
  • soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni (dal 24 marzo 2021);
  • enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Istruzioni dal sito dell'Agenzia delle Entrate Guida analitica dell'Agenzia delle Entrate
3 novembre 2020 - 11:00, by , in News Fids, Comments off

Comunicato del comitato tecnico scientifico, aggiornato il protocollo valido dal 30 ottobre 2020.

  • Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 19 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,    74,  recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del 24 ottobre 2020”;
  • Tenuto conto dell’elenco delle discipline sportive “di contatto” allegato al Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 13 ottobre in particolare la nota che esplicitamente prevede per la danza sportiva "lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale";
  • Esaminato l’avviso del 20 ottobre c.a. del Dipartimento dello Sport e le relative FAQ (domande frequenti) relativamente alle discipline degli sport da contatto;
  • Esaminato l'avviso del 25 ottobre c.a. del Dipartimento dello Sport e le relative FAQ (domande frequenti) relativamente alle discipline degli sport da contatto;
  • Recepite le disposizioni previste nel nuovo protocollo attuativo delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, emanato in data 22 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 1, lettera f) del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dell’articolo 1, comma 6, del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 e dall’art. 1, comma 1, lettera d, punti 1 e 2, del D.P.C.M. del 18 ottobre 2020"
il Comitato Tecnico Scientifico della Federazione Italiana Danza Sportiva comunica che:
  • Per le discipline in forma individuale (solo/duo/trio) e di gruppo:
    • Sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza presenza di pubblico nel rispetto del protocollo deliberato dalla FIDS;
    • Sono consentiti gli allenamenti, a porte chiuse, degli atleti partecipanti agli eventi e alle competizioni di cui al precedente punto nel rispetto del protocollo applicativo di sicurezza deliberato dalla FIDS;
    • A parziale modifica dei regolamenti tecnici di settore, le performance in duo/trio/gruppo non potranno contenere prese o contatti; allo stesso modo occorre mantenere la distanza di sicurezza tra i componenti durante tutta la coreografia.
  • Per le discipline in coppia:
    • Sono sospesi gli eventi e le competizioni a qualsiasi livello;
    • Gli allenamenti, esclusivamente in forma individuale, sono consentiti per gli atleti di classe C, B, A, AS, U e PD (incluse sottoclassi);
L’attività dilettantistica di base (settore divulgativo, classe D) è sospesa anche se svolta in forma individuale. Fermo restando quanto sopra, sarà sottoposto al Comitato Tecnico Scientifico del Governo e dell'Ufficio Sport un nuovo protocollo applicativo di sicurezza volto a consentire la pratica sportiva anche alle unità competitive al momento escluse dall'attuale DPCM. Le misure contenute del DPCM del 24 ottobre sono valide sino al 24 novembre.

Il Comitato tecnico scientifico, ha inoltre aggiornato il protocollo applicativo di sicurezza (versione del 28 ottobre 2020) recependo le disposizioni introdotte dalle Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

Il documento sostituisce il precedente ed è valido dal 30 ottobre 2020 Protocollo applicativo di sicurezza, danza sportiva, rev. 4
15 ottobre 2020 - 16:02, by , in Homepage, News Fids, Comments off
Domenica 15 novembre si sono svolte regolarmente le assemblee elettive di categoria dei delegati Atleti e Tecnici.
  Il Presidente Regionale FIDS Liguria, ai sensi dell’art. 48 dello Statuto Federale, con delibera del Consiglio Regionale FIDS Liguria n.1.del 4 ottobre 2020, convoca le Assemblee Regionali di categoria per l’elezione dei delegati ATLETI e TECNICI di cui all’art. 21 dello Statuto che parteciperanno alle assemblee Federali per tutto il quadriennio Olimpico. Le assemblee regionali di categoria si terranno il giorno 15 novembre 2020 presso la sede del CONI regionale in Viale Padre Santo 1 Genova.
Convocazione Assemblea Atleti (allegato modulo candidatura e delega)
Convocazione Assemblea Tecnici (allegato modulo candidatura e delega)
Lista aventi diritto Atleti
Lista aventi diritto Tecnici
Autodichiarazione Covid (da consegnare all'accredito)
Candidati Atleti
Candidati Tecnici
Comunicazione Coni per Assemble (da stampare)
12 settembre 2018 - 23:04, by , in News Fids, Comments off
DIRIGENTE SPORTIVO di 1° livello Al fini di dare pieno adempimento al Regolamento di formazione dei quadri dirigenti sportivi e per proseguire la formazione manageriale del dirigente sportivo*, il Consiglio Federale ha deliberato lo svolgimento di un recupero conclusivo per la figura di dirigente di 1° livello previsto nella seguente data e località: Il corso di recupero a Perugia è stato annullato. A breve il programma del nuovo corso 23/25 novembre a Genova. Coloro che non avessero raggiunto il quorum delle ore richieste per la qualifica di Dirigente Sportivo di 1° livello nei Corsi che si sono svolti nell’anno 2017 e 2018, potrà recuperare le materie mancanti, senza dover versare nuovamente la quota di iscrizione. La quota di iscrizione per la sessione di recupero è sempre di € 50,00. *Di recente la Giunta Nazionale CONI con provvedimento n. 264 del 14/06/2016 ha approvato il regolamento ai sensi del D.Lgs 28 gennaio 2016 n. 15, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali sportivi conseguiti nei paesi comunitari ed extra comunitari ai fini dell'esercizio delle attività professionali a titolo oneroso di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara e approvazione dell'Europass certificate supplement per le qualifiche dello SNaQ). Link al Regolamento di formazione dei quadri dirigenti sportivi SLIDE PREDISENTE FEDERALE Ordinamento Sportivo SLIDE ESPOSITO GIOVANNI Il Management Strategico SLIDE ANTIDOPING Il Controllo Antidoping Il regolamento antidoping Certificazioni idoneità SLIDE AREA FISCALE 0 Presentazione Fiscale 1 Aspetti Fiscali Tributari Giuridici 2 Regimi contabili e fiscali 3 Modulistica e verbalizzazione nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche 4 Collaboratori 5 Registro Coni 2.0 6 Fatture elettroniche SLIDE CONI Valle Coni  
12 settembre 2018 - 22:59, by , in News Fids, Comments off
Il mondo della danza sportiva aumenta la sua offerta formativa, divulgativa, competitiva e sportiva e lo fa grazie alla convezione stipulata fra la FIDS e l’A.S.C (l’Ente di Promozione Sportiva che rappresenta le Attività Sportive Confederate riconosciuta dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione del 7 giugno 2011). La convenzione nasce dalla volontà, del presidente della FIDS, Michele Barbone e del presidente dell’A.S.C., Avv. Luca Stevanato, di dare vita ad un vero e proprio “patto associativo” per lo sviluppo della danza sportiva sul piano nazionale, nell’interesse dei praticanti, dell’associazionismo di base e delle comunità locali. Con la sottoscrizione del protocollo di intesa fra la FIDS e la A.S.C., nel rispetto reciproco delle prerogative regolamentari, sportive e statutarie, è stato fissato il principio secondo cui al centro del progetto deve esserci lo sviluppo, la diffusione, la promozione, lo studio, la conoscenza culturale e la pratica della danza sportiva. «Con questa convenzione la danza sportiva italiana- ha dichiarato il presidente della FIDS, Michele Barbone, subito dopo la firma - prosegue nel suo percorso sportivo fatto di crescita e sviluppo. Aumentare la diffusione del nostro sport, permettere ad un numero sempre maggiore di persone di poterlo praticare e vivere è il principio che ha mosso e muove ogni giorno il nostro percorso all’interno della Federazione». Testo della convenzione
Comitato regionale liguria